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Sez. 2, Sentenza n. 5422 del 15/04/2002 (Rv. 553738 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE | Indagine tecnica - Poteri - Portata - Limiti - Superamento - Conseguenze - Nullità della consulenza ex art. 157 cod. proc. civ. - Sanabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553738-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE

In materia di procedimento civile, tutte le ipotesi di nullità della consulenza tecnica - ivi ricompresa quella dovuta all'eventuale allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente - hanno carattere relativo e devono essere fatte valere nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)