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Sez. L, Sentenza n. 1472 del 26/02/1990 (Rv. 465555 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA PER IL LAVORO SVOLTO IN ECCEDENZA RISPETTO ALL'ORARIO NORMALE - INCLUSIONE NEL COMPUTO DELLE COMPETENZE INDIRETTE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465555-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA PER IL LAVORO SVOLTO IN ECCEDENZA RISPETTO ALL'ORARIO NORMALE - INCLUSIONE NEL COMPUTO DELLE COMPETENZE INDIRETTE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

La maggiorazione retributiva per il lavoro svolto in eccedenza rispetto all'orario normale, se corrisposta in modo uniforme e continuativo, in relazione a prestazioni distribuite secondo turni diurni e notturni, imposte dalle ordinarie esigenze della azienda e predeterminate secondo specifici accordi, costituisce un elemento normale e costante della complessiva retribuzione dovuta al lavoratore, sicché essa non può essere esclusa dalla base di computo di competenze indirette, per le quali la legge o la disciplina collettiva faccia riferimento ad una nozione di retribuzione omnicomprensiva. (nella specie, la suprema Corte, sancendo tale principio e ritenendo che la corretta applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale doveva far ritenere recepita siffatta nozione di retribuzione dagli artt. 14 e 15 del C.C.n.L. 16 luglio 1979 per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale, in Sede di disciplina della liquidazione del compenso per ferie e della tredicesima mensilità, ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva escluso dalla base di computo di tali emolumenti la maggiorazione retributiva per il lavoro svolto, con le suddette caratteristiche, oltre l'orario normale). (V 2061/88, mass n 457938; (V 2060/88, mass n 457935; (V 1148/87, mass n 439275; (V 292/87, mass n 450397).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)