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Sez. L, Sentenza n. 9395 del 06/09/1991 (Rv. 473747 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assegni familiari - Soggetti - In genere | Inquadramento di una casa di cura tra le imprese industriali ai fini degli sgravi contributivi - Modificazione del precedente inquadramento tra le imprese commerciali - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473747-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assegni familiari - Soggetti - In genere

L'inquadramento delle imprese esercitate dai datori di lavoro, disposto dall'INPS ai sensi dell'art. 33 del d.p.r. 30 maggio 1955 n. 797 (t.u. delle norme sugli assegni familiari), ha natura meramente dichiarativa e dev'essere effettuato sulla scorta dei caratteri propri dell'attività economica esercitata. Pertanto, accertato il diritto di una casa di cura all'inquadramento tra le imprese industriali ai fini del riconoscimento degli sgravi contributivi ex art. 18 d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (convertito con legge n. 1089 del 1968) e successive modifiche, legittimamente l'INPS procede a modificare il precedente inquadramento della stessa impresa, da commerciale in industriale, non essendo ammissibile, in linea generale, un diverso inquadramento ai fini contributivi ed al fine del godimento degli sgravi, in quanto la norma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978 n. 502 - che tale duplice inquadramento prevede per determinate categorie d'imprese - è norma eccezionale non applicabile oltre i casi in essa considerati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 502 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)