Sez. 3, Sentenza n. 14725 del 21/11/2001 (Rv. 550466 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Incompetenza del giudice di pace - Fondamento - Conseguenze - Appello avverso la sentenza del giudice di pace decidente su opposizione agli atti esecutivi - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio, anche in Cassazione, del difetto di presupposto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 382 ultimo comma cod. proc. civ..
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Il giudice di pace, incompetente nella materia della esecuzione forzata, non può decidere le questioni che involgono la regolarità degli atti del processo esecutivo e cioè le opposizioni proposte ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. e per le quali, prima dell'istituzione del giudice unico di primo grado, attuata con DGS 51/1998, erano competenti per materia, valore e luogo, rispettivamente il Pretore e il Tribunale. Si rivela peraltro inammissibile l'appello proposto dinanzi al Tribunale avverso la sentenza con la quale il giudice di pace ha deciso un'opposizione agli atti esecutivi, non essendo le sentenze rese in sede di opposizione agli atti esecutivi, impugnabili con i mezzi ordinari, ma solo con il ricorso ex art. 111 Costituzione. Ed una tale inammissibilità attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ., anche in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)