Sez. 3, Sentenza n. 13348 del 19/07/2004 (Rv. 575643 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Precetto - Regolarità formale - Opposizione - Art. 617 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento - Portata - Inammissibilità - Censurabilità e rilevabilità in sede di legittimità - Configurabilità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Le opposizioni relative alla regolarità formale del precetto, attenendo al controllo dello svolgimento del processo esecutivo, si propongono ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. prima che sia iniziata l'esecuzione, nel termine di cinque giorni dalla notificazione del precetto medesimo, a pena d'inammissibilità denunciabile e dichiarabile - trattandosi di presupposto processuale - anche in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)