Sez. 3, Sentenza n. 17682 del 29/08/2011 (Rv. 619543 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Borse di studio in favore di medici specializzandi nel periodo 1983/1991 - Legittimazione passiva in relazione al pagamento dell'adeguata remunerazione - Individuazione - Università - Esclusione - Stato (e, per esso, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) - Sussistenza - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
In tema di corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991, il soggetto tenuto al pagamento dell'adeguata remunerazione deve essere individuato nello Stato (e, per esso, nel Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), alla stregua della previsione dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in quanto norma introdotta proprio allo scopo di dare attuazione alle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE. Ne consegue che è da escludersi al riguardo la legittimazione passiva delle Università, presso le cui scuole di specializzazione i medici, aventi diritto alla corresponsione della borsa di studio, hanno frequentato i corsi e conseguito i diplomi.
Riferimenti normativi: Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)