Sez. 1, Sentenza n. 1149 del 24/03/1977 (Rv. 384810 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OMISSIONE - RISPETTO DEL DIRITTO DI DIFESA DELL'IMPRENDITORE - ASSICURAZIONE CON ALTRE FORME - AMMISSIBILITA - NULLITA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OMISSIONE - RISPETTO DEL DIRITTO DI DIFESA DELL'IMPRENDITORE - ASSICURAZIONE CON ALTRE FORME - AMMISSIBILITA - NULLITA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA - ESCLUSIONE.*
Nel procedimento fallimentare il principio del rispetto del diritto della difesa puo essere assicurato non solo attraverso l'audizione del fallendo a norma dell'art 15 legge fallimentare, ma anche attraverso altre attivita equipollenti, sempreche idonee a realizzare in concreto tale scopo. Conseguentemente, la mancata audizione dell'imprenditore a norma dell'art 15 citato non determina la nullita della sentenza dichiarativa di fallimento se il fallendo, informato dell'esistenza di un procedimento fallimentare a suo carico, si sia in concreto difeso attraverso il patrocinio di un proprio legale o, comunque, sia stato posto in grado di esser sentito dal giudice relatore producendo, eventualmente con l'assistenza di un difensore, la documentazione opportuna e formulando tutte le richieste compatibili con l'esigenza di speditezza della procedura fallimentare. (Conf 273/73, mass n 362137).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)