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Sez. 2, Sentenza n. 2658 del 14/03/1987 (Rv. 451777 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - SUCCESSIONE TRA CONDOMINI - OBBLIGO DELL'ACQUIRENTE - STATO DI RIPARTIZIONE - INSCRIZIONE DEL NOME DEL DANTE CAUSA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451777-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - SUCCESSIONE TRA CONDOMINI - OBBLIGO DELL'ACQUIRENTE - STATO DI RIPARTIZIONE - INSCRIZIONE DEL NOME DEL DANTE CAUSA - IRRILEVANZA.*

L'Obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese necessarie per la conservazione delle parti comuni e per l'Esercizio dei servizi condominiali deriva dalla titolarità del diritto reale sullo immobile e integra un'obbligazione "propter rem" preesistente all'approvazione, da parte dell'assemblea, dello stato di ripartizione il quale, perciò, non ha valore costitutivo ma soltanto dichiarativo del relativo credito del condominio in rapporto alla quota di contribuzione dovuta dal singolo partecipante alla comunione. Ne consegue che il condomino non può sottrarsi al pagamento dei contributi richiestigli ancorché nello stato di ripartizione approvato dall'assemblea figuri, anziché il suo nome, quello del suo dante causa. (V 2597/84, mass n 434614; (V 1251/64, mass n 301793; (V 1270/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)