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Sez. 2, Sentenza n. 1251 del 21/05/1964 (Rv. 301793 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - SOGGETTI OBBLIGATI A CONTRIBUIRE - CONDOMINIO - FONDAMENTO DEL SUO OBBLIGO - PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LE SPESE - DELIBERE ASSEMBLEARI - NATURA DICHIARATIVA.*
Stato
decisa il 1964-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301793-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - SOGGETTI OBBLIGATI A CONTRIBUIRE - CONDOMINIO - FONDAMENTO DEL SUO OBBLIGO - PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LE SPESE - DELIBERE ASSEMBLEARI - NATURA DICHIARATIVA.*

L'Obbligo del condomino di pagare al condominio i contributi per spese di manutenzione delle parti comuni o per l'Esercizio dei servizi comuni, deriva dalla gestione stessa dell'amministratore e la deliberazione che abbia approvato e ripartito tali spese ha valore non costitutivo, ma meramente dichiarativo. (Conf 1270/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)