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Sez. 2, Sentenza n. 4467 del 07/07/1988 (Rv. 459432 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - IN GENERE - OBBLIGO DEL CONDOMINO - INSORGENZA - EFFETTIVA EFFETTUAZIONE DELLE OPERE - NECESSITÀ - PREVENTIVA APPROVAZIONE DELLE SPESE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1988-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459432-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - IN GENERE - OBBLIGO DEL CONDOMINO - INSORGENZA - EFFETTIVA EFFETTUAZIONE DELLE OPERE - NECESSITÀ - PREVENTIVA APPROVAZIONE DELLE SPESE - INSUFFICIENZA.*

L'Obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio deriva dalla concreta attuazione dell'attività di manutenzione, non già dalla preventiva approvazione della spesa e della ripartizione della stessa (cui va assegnato carattere meramente autorizzativo dell'opera), e sorge, quindi, per effetto di un atto di gestione concretamente compiuto e non semplicemente per effetto dell'autorizzazione accordata all'amministratore per il compimento di una determinata attività di gestione. (principio affermato in fattispecie in cui, alla stregua dell'accordo tra il venditore e l'acquirente di un appartamento, che poneva a carico del primo le spese maturate fino alla data del rilascio dell'immobile, l'impugnata sentenza - cassata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che l'Obbligo relativo alla quota di spese per la tinteggiatura del fabbricato condominiale fosse maturato prima di detta data, essendo a questa anteriore la delibera assembleare di approvazione e ripartizione delle spese stesse). (V 2658/87, mass n 451777; (V 1251/64, mass n 301793).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)