Sez. 1, Sentenza n. 3227 del 27/03/1998 (Rv. 514019 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE | Agricoltura - Aiuti comunitari a coltivatori che abbiano destinato a riposo terreni seminativi (Reg. CEE 1272 del 1988) - Accertamento della effettività del ritiro del terreno da parte degli organi di controllo - Successivo accertamento della destinazione a semina di parte del terreno ritirato - Conseguenze - Sanzioni di cui alla legge 898 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE
In tema di contributi comunitari previsti dal regolamento CEE 1272 del 1988 in caso di ritiro dalla produzione di terreni seminativi da parte dei coltivatori nazionali, nessun comportamento fraudolento dal quale sia scaturita l'indebita percezione del contributo è ravvisabile nel comportamento del soggetto che, avendo conseguito la sovvenzione comunitaria sulla base di una situazione di fatto del tutto corrispondente alle previsioni normative, senza esporre in alcun modo dati o notizie falsi (come accertato all'esito del controllo eseguito dai competenti organi amministrativi), impegni poi, in epoca successiva, parte del ritirato terreno nella produzione, tale condotta risultando ontologicamente diversa da quella contemplata e sanzionata dall'art. 3, comma primo, della legge 898 del 1986 (percezione di contributi mediante dati o notizie false). La condotta in parola, se collocabile, "quoad tempus", in epoca successiva all'aprile 1992, non è, altresì, suscettibile di essere ricondotta, sotto il profilo del "mancato rispetto degli impegni sottoscritti", neanche nella previsione normativa di cui all'art. 12 del D.M. n. 63 del 19 febbraio 1991 (che consentiva, per tali casi, l'applicazione della sanzione di cui al citato art. 3 della legge 898 del 1986), atteso che tale norma regolamentare risulta, allo stato, sostituita da quella di cui all'art. 8 del D.M. 9 aprile 1992 n. 281, espressamente abrogativa della previsione - indirettamente - sanzionatoria per cui, al mancato rispetto degli impegni assunti, conseguiva l'applicazione della norma di cui all'art. 3 della ricordata legge statale 898 del 1986.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST., Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 09/04/1992 num. 281 art. 6, Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 09/04/1992 num. 281 art. 8, Regolam. Consiglio CEE 05/07/1985 num. 797 art. 12, Regolam. Consiglio CEE 29/04/1988 num. 1272, Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 19/02/1991 num. 63 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)