Sez. 2, Sentenza n. 9790 del 04/05/2011 (Rv. 617642 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Correlazione tra il fatto contestato e quello assunto a base della irrogata la sanzione - Violazione del relativo precetto - Criteri di individuazione - Fondamento - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tutte le volte in cui la sanzione venga irrogata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, che sia diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo; la relativa indagine rientra tra i compiti del giudice di merito, le cui conclusioni sono insindacabili in sede di legittimità, ove adeguatamente motivate.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)