Sez. 3, Sentenza n. 41714 del 06/07/2018 Ud. (dep. 26/09/2018) Rv. 273962 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | Indicazione del luogo di origine del prodotto – Dicitura ingannevole – Integrazione del delitto di cui all’art. 517 cod. pen. – Sussistenza – Fattispecie.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI
L'imprenditore che, pur non riproducendo sulla confezione del bene commercializzato l'immagine del marchio protetto, vi apponga una dicitura ingannevole con cui attesti che lo stesso è stato prodotto in un territorio diverso da quello di effettiva produzione, risponde del delitto di cui all'art. 517 cod. pen. (Fattispecie relativa all'apposizione dell'etichetta "prodotto nella regione DOP San Marzano" a barattoli di pomodori pelati coltivati in una diversa regione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 517
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)