Sez. 3, Sentenza n. 2165 del 26/03/1983 (Rv. 427027 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - QUESTIONE DI FATTO O DIRITTO COSTITUENTE LA PREMESSA LOGICA DELLA DECISIONE - RIESAME DELLA STESSA QUESTIONE IN ALTRO GIUDIZIO TRA LE STESSE PARTI ED AVENTE PER OGGETTO LO STESSO RAPPORTO - PRECLUSIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - QUESTIONE DI FATTO O DIRITTO COSTITUENTE LA PREMESSA LOGICA DELLA DECISIONE - RIESAME DELLA STESSA QUESTIONE IN ALTRO GIUDIZIO TRA LE STESSE PARTI ED AVENTE PER OGGETTO LO STESSO RAPPORTO - PRECLUSIONE.*
Qualora due giudizi tra le stesse parti vertano sul medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica e la soluzione delle questioni di diritto o di fatto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logicamente indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, con autorità di giudicato, precludono il riesame dello stesso punto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. (V 5625/80, mass n 409472; (Conf 3281/81, mass n 413858; (Conf 974/80, mass n 404412).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)