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Sez. L, Sentenza n. 5625 del 20/10/1980 (Rv. 409472 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - ESISTENZA DI DUE GIUDIZI TRA LE STESSE PARTI SULLO STESSO RAPPORTO GIURIDICO - DEFINIZIONE DI UNO DI ESSI CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA SITUAZIONE GIURIDICA E SOLUZIONE DELLE QUESTIONI DI DIRITTO O DI FATTO INCIDENTI SU UN PUNTO FONDAMENTALE COMUNE AD ENTRAMBE LE CAUSE - RIESAME DELLO STESSO PUNTO NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO - PRECLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409472-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - ESISTENZA DI DUE GIUDIZI TRA LE STESSE PARTI SULLO STESSO RAPPORTO GIURIDICO - DEFINIZIONE DI UNO DI ESSI CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA SITUAZIONE GIURIDICA E SOLUZIONE DELLE QUESTIONI DI DIRITTO O DI FATTO INCIDENTI SU UN PUNTO FONDAMENTALE COMUNE AD ENTRAMBE LE CAUSE - RIESAME DELLO STESSO PUNTO NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO - PRECLUSIONE - CONDIZIONI.*

Allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico ed uno di essi sia stata definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento gia compiuto in ordine alla situazione giuridica e la soluzione delle questioni di diritto o di fatto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa indispensabile del dispositivo della sentenza, precludono il riesame dello stesso punto nel successivo giudizio, quando l'accertamento gia compiuto si riferisca a situazioni di fatto che si presentino sostanzialmente identiche nel secondo giudizio. Tale identita e la conseguente preclusione del giudicato non sussiste quando i fatti accertati nel primo giudizio debbono, nel nuovo giudizio, essere presi in considerazione come elementi di una situazione che si e modificata per effetto di eventi sopraggiunti a quelli sui quali si e costituito il giudicato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)