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Sez. 1 - , Ordinanza n. 15700 del 14/06/2018 (Rv. 649276 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Sospensione dei lavori ex art. 30, d.P.R. n. 1063 del 1962 - Fondamento – Opzione concessa all'appaltatore – Rimedi civilistici - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649276-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI

In tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione giustifica l'applicazione delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto quando dipenda da fatto imputabile alla stazione appaltante; nell'ipotesi in cui invece la sospensione sia "ab initio" legittima e si sia protratta altrettanto legittimamente, perché dipendente da ragioni oggettive, si applica la disciplina dell'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 1063 del 1962, in base alla quale l'appaltatore, trascorso il periodo massimo di sospensione, variabile in proporzione alla durata complessiva dei lavori, ha solo la facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e, nel caso in cui l'Amministrazione si sia opposta, ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30 com. 1, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)