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Sez. 5, Sentenza n. 25604 del 01/12/2006 (Rv. 594448 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Perdite su crediti - Art. 25 del d.P.R. n. 42 del 1988 - Deducibilità in caso di assoggettamento del debitore a procedura concorsuale - Applicabilità alle procedure aperte anteriormente al d.P.R. n. 917 del 1986 - Limiti.
Stato
decisa il 2006-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594448-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, le perdite su crediti sono in ogni caso deducibili, anche quando il debitore è assoggettato a procedura concorsuale aperta anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fatta eccezione per alcune ipotesi, tra le quali non sono comprese le perdite imputate al fondo rischi su crediti.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)