Sez. U, Sentenza n. 2442 del 01/02/2008 (Rv. 601599 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Procedimento di opposizione dinanzi al giudice ordinario - Annullamento del decreto di stima da parte del giudice amministrativo - Diritto alla giusta indennità dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 1990 - Conseguenze - Esame della domanda di accertamento della giusta indennità - Configurabilità - Presupposti - Decreto di esproprio - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di giudizio di opposizione alla stima dinanzi al giudice ordinario, qualora il decreto di stima sia stato annullato dal giudice amministrativo, essendo consentita al privato, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 1990, l'azione giudiziaria di determinazione della giusta indennità fondata sull'art. 42 Cost., l'azione si configura non come opposizione alla determinazione dell'indennità ma come domanda di accertamento della giusta indennità, con la conseguenza che il giudice adito ha l'obbligo di provvedere nel merito, sempre che sussista il presupposto di tale azione costituito dal decreto di esproprio. (in applicazione del suddetto principio, la S.C. - constatato che nella specie non risultava emanato il decreto di esproprio - ha rigettato, correggendo la motivazione, il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione alla stima ritenendo irrilevante l'intervenuto annullamento del decreto di stima da parte del giudice amministrativo e corretto il calcolo dell'indennità ivi contenuto).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, Cod. Pen. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)