Sez. 1, Sentenza n. 7400 del 14/05/2003 (Rv. 563021 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Azioni ex artt. 19 e 20 legge n. 865/1971 - Esperibilità - Momento - Mancanza della stima - Irrilevanza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Le azioni accordate dagli artt. 19 e 20 della legge n. 865 del 1971 per la determinazione giudiziale delle indennità di espropriazione e di occupazione sono esperibili - alla stregua della declaratoria di parziale illegittimità di dette norme contenuta nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 67 e 470 del 1990 - a partire, rispettivamente, dall'adozione del decreto di espropriazione e dal verificarsi dell'occupazione, e dunque prescindono dalla emanazione del relativo atto amministrativo di liquidazione dell'indennità; né a tale principio può contrapporsi quello secondo cui il subprocedimento amministrativo volto alla determinazione dell'indennità di occupazione non è autonomo, bensì funzionalmente collegato al procedimento espropriativo, in quanto tale collegamento rileva ai fini dell'unicità del criterio di liquidazione dell'indennità complessivamente dovuta dall'espropriante per l'acquisizione del bene, e non già in riferimento al sistema delle impugnazioni.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)