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Sez. 1, Sentenza n. 5597 del 06/12/2001 Cc. (dep. 12/02/2002) Rv. 221102 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione della esecuzione in vista di eventuale applicazione di misure alternative - Divieto di reiterazione per la stessa condanna come introdotto dalla legge 27 maggio 1998 n. 165 - Operatività nel caso di prima sospensione antecedente alla introduzione del divieto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221102-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

Il divieto di reiterazione della sospensione dell'esecuzione di pena detentiva per la stessa condanna - previsto dall'art. 656, comma 7, cod. proc. pen., nel testo riformato ex art. 1 della legge 27 maggio 1998 n. 165 - è operante anche nei casi in cui la prima sospensione sia stata ottenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge di riforma, ed anche se la nuova istanza si fondi su presupposti in precedenza irrilevanti o riguardi una misura non esistente prima della riforma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 7, Legge 27/05/1998 num. 165 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)