Sez. 1, Sentenza n. 6356 del 15/12/1998 Cc. (dep. 16/03/1999) Rv. 212713 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione in vista di eventuale concessione di misure alternative - Divieto di reiterazione per la stessa condanna, introdotto dalla nuova formulazione dell'art.656 cod.proc.pen. - Operatività anche nel caso di richiesta avanzata in precedenza.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE
Il divieto di reiterazione, per la stessa condanna, del provvedimento di sospensione dell'esecuzione in vista dell'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione, previsto dall'art.656, comma 7, c.p.p., nel testo introdotto dall'art.1 della legge 27 maggio 1998 n.165, opera - trattandosi di norma processuale e non sostanziale - anche nel caso che la relativa istanza sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della citata legge di modifica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 7, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 7 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)