Sez. 5, Sentenza n. 7150 del 16/05/2002 (Rv. 554467 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Decisioni delle Commissioni tributarie regionali - Ricorso per cassazione del contribuente - Proposizione nei confronti dell'Ufficio finanziario periferico in luogo del Ministero delle Finanze presso l'avvocatura Generale dello Stato - Inammissibilità dell'impugnazione - Rilevabilità d'ufficio - Costituzione dell'Amministrazione finanziaria - Sanatoria del vizio - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione del contribuente avverso la decisione emessa in grado d'appello dalla Commissione tributaria regionale è inammissibile se proposto e notificato all'ufficio finanziario periferico che ha proceduto all'accertamento (nella specie l'Ufficio del registro) dovendo, invece, essere proposto a pena di inammissibilità nei confronti del Ministero delle Finanze ed allo stesso notificato presso l'Avvocatura generale dello stato. Nè possono riconnettersi effetti sananti alla costituzione in giudizio dell'Amministrazione delle finanze perché, nel caso, il vizio dell'impugnazione deriva dall'errata individuazione della parte (Ufficio anziché Ministero), priva di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione, e non riguarda la sola notificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)