Sez. 3, Sentenza n. 2440 del 18/06/1975 (Rv. 376329 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - UDIENZA PER L'INCANTO - RINVIO D'UFFICIO - UDIENZA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA - ORDINANZA DI AGGIUDICAZIONE - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA - LIMITI SOGGETTIVI - FATTISPECIE.*
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - UDIENZA PER L'INCANTO - RINVIO D'UFFICIO - UDIENZA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA - ORDINANZA DI AGGIUDICAZIONE - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA - LIMITI SOGGETTIVI - FATTISPECIE.*
Qualora l'udienza stabilita, a norma dell'art 569 cod proc civ, per l'esecuzione della vendita con incanto degli immobili pignorati non abbia avuto luogo, per una delle ragioni indicate dall'art 82 disp att cod proc civ (festivita sopravvenuta, impedimento del giudice o qualsiasi altro motivo), lo svolgimento della procedura di vendita 'si intende rinviato d'ufficiò all'udienza immediatamente successiva, con la conseguenza che il provvedimento di aggiudicazione quivi pronunciato si intende - in virtu dell'art 176 cod proc civ, stabilente il principio di conoscenza delle ordinanze pronunciate in udienza da parte di coloro che dovevano comparirvi, e applicabile al processo d'esecuzione ex art 487 cpv cod proc civ - conosciuto dalle parti che avrebbero dovuto essere presenti alla prima udienza, senza necessita di comunicazione. (applicazione ad un rinvio, disposto dal giudice dell'esecuzione - in un'udienza di vendita nella quale l'unico aspirante acquirente aveva dichiarato di aver effettuato l'offerta - al fine di controllare la regolarita dell'offerta stessa, ivi non controllabile per irreperibilita del fascicolo dovuta ad uno sciopero dei cancellieri: la Corte ha stabilito che il rinvio dovesse intendersi conosciuto sia dal debitore esecutato che dai terzi interessati ad offrire lo aumento di sesto). (V 213/75, mass n 373404).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 569, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)