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Sez. 3, Sentenza n. 9091 del 13/05/2004 (Rv. 572836 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Violazione di regole ermeneutiche e vizi di motivazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572836-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e la coerenza e logicità della motivazione addotta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di merito che, a fronte di un contratto preliminare di vendita stipulato da soggetto non proprietario del bene, aveva qualificato il contratto come vendita di cosa altrui, ex art. 1478 cod.civ., specificando che la clausola che prevedeva il trasferimento diretto della proprietà dagli effettivi proprietari al promittente acquirente costituiva una mera modalità di adempimento, e non la promessa del fatto di un terzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)