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Sez. L, Sentenza n. 304 del 17/01/1986 (Rv. 443932 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - ESENZIONE DA CONTRIBUZIONE - ESTENSIONE AGLI ELEMENTI ACCESSORI ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443932-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - ESENZIONE DA CONTRIBUZIONE - ESTENSIONE AGLI ELEMENTI ACCESSORI ESCLUSIONE.*

L'art. 12 della legge n. 153 del 1969 - norma che, nel prevedere con carattere di tassatività l'elenco delle voci escluse dalla retribuzione imponibile, contempla le somme erogate dal datore di lavoro a titolo di indennità di anzianità - si riferisce soltanto alla tipica indennità disciplinata dagli art. 2120 e 2121 cod. civ. pertanto è escluso dalla retribuzione imponibile, non già qualsiasi emolumento integrativo dell'indennità di anzianità, rispetto alla quale si ponga come accessorio, bensì soltanto quell'emolumento che, pur in aggiunta all'indennità suddetta, sia determinato, nel suo ammontare, in relazione all'intera durata del rapporto di lavoro, all'ultima retribuzione e alla categoria di appartenenza del dipendente. (V 3750/85, mass n 441330; (V 44/84, mass n 432303; (V 391/82, mass n 418088; (V 143/81, mass n 410542).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)