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Sez. 1, Sentenza n. 5931 del 26/05/1993 (Rv. 482530 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - In genere | Tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese - Società dichiarata fallita - Assoggettabilità - Prededucibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482530-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - In genere

Fino alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1988 n. 291, che, nella ipotesi di fallimento, ne ha disposto la abolizione, la tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese, istituita con l'art. 3, commi 18 e 19, del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853, convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17, è dovuta anche per le società dichiarate fallite. In detta ipotesi la tassa non è prededucibile, essendo estranea ai costi necessari per la amministrazione del fallimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3, Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST., Legge 26/07/1988 num. 291

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)