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Sez. 1, Sentenza n. 7163 del 01/08/1994 (Rv. 487611 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Società fallita nel vigore dell'art. 3 D.L. n. 853 del 1984 - Tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese - Applicabilità.
Stato
decisa il 1994-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487611-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Nel vigore dell'art. 3 D.L. 19 dicembre 1984 n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985 n. 17, le società, anche se fallite, sono tenute al pagamento della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, avendo il legislatore, soltanto con successiva legge del 26 luglio 1988 n. 291 (art. 8), ritenuto di dispensare il fallimento delle società dall'assolvimento di tale onere tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3, Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST., Legge 26/07/1988 num. 291 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)