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Sez. 3, Sentenza n. 19947 del 18/07/2008 (Rv. 604279 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Art. 6 CEDU - Principio della pubblicità dell'udienza - Contrasto con la disciplina di cui all'art. 375 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604279-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non prevede che tutta l'attività processuale debba svolgersi pubblicamente, ma assicura (salve talune specificate eccezioni) al soggetto che debba far valere i suoi diritti o debba veder determinati i suoi doveri o debba rispondere di un'accusa il diritto ad una pubblica udienza, in tal senso esigendo che il processo debba prevedere un momento di trattazione in un'udienza pubblica; pertanto, una volta che nel corso dello svolgimento del processo tale diritto sia stato assicurato, non è imposto dalla suddetta Convenzione che tutto il resto dello svolgimento processuale debba compiersi in udienza pubblica. Ne consegue che nella fase di impugnazione in sede di legittimità non può reputarsi necessario che la decisione debba avvenire in udienza pubblica, dovendosi così escludere la sussistenza di un contrasto tra il citato art. 6 della CEDU e la disciplina dettata dall'art. 375 cod. proc. civ. (nelle sue varie versioni) sul procedimento in camera di consiglio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)