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Sez. 2, Sentenza n. 455 del 11/02/1976 (Rv. 379100 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO - ACCERTAMENTO DI SITUAZIONI DI FATTO - AMMISSIBILITA - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1976-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379100-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO - ACCERTAMENTO DI SITUAZIONI DI FATTO - AMMISSIBILITA - VALORE PROBATORIO.*

La consulenza tecnica puo costituire anche fonte oggettiva di prova, quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento e di descrizione di situazioni di fatto, tali da essere rilevabili, nella loro obbiettiva consistenza, solo col ricorso a determinate cognizioni tecniche; in tal caso il giudice puo trarre da essi elementi di giudizio determinanti al fine della decisione della controversia, anche se tali dati siano difformi od in contrasto con altre risultanze istruttorie. (V 1149/74, mass n 369154).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)