Sez. 3, Sentenza n. 1411 del 23/03/1978 (Rv. 390788 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO - ACCERTAMENTO DI SITUAZIONI DI FATTO PRESUPPONENTI L'USO DI COGNIZIONI TECNICHE - AMMISSIBILITA - VALORE PROBATORIO.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO - ACCERTAMENTO DI SITUAZIONI DI FATTO PRESUPPONENTI L'USO DI COGNIZIONI TECNICHE - AMMISSIBILITA - VALORE PROBATORIO.*
Se e vero che la consulenza tecnica e generalmente disposta per fornire al giudice valutazioni di fatti gia acquisiti, tuttavia essa puo costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto, tali da essere rilevabili solo col ricorso a determinate cognizioni tecniche. (nella specie si trattava di accertare in via presuntiva fatti non avvenuti, non accertabili in quanto tali a mezzo di prova orale, e cioe di determinare il danno derivato alla parte dal non essersi verificata una certa situazione che, se si fosse realizzata, avrebbe prodotto alla parte stessa quegli utili che, per l'inadempimento dell'altro contraente, essa non aveva potuto conseguire). (Conf 455/76, mass n 379100).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)