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Sez. 2, Sentenza n. 2171 del 26/03/1986 (Rv. 445342 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - FUNZIONE SURROGATORIA DELL'ATTIVITÀ PROBATORIA DELLA PARTE - INAMMISSIBILITÀ - FONTE OGGETTIVA DI PROVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445342-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - FUNZIONE SURROGATORIA DELL'ATTIVITÀ PROBATORIA DELLA PARTE - INAMMISSIBILITÀ - FONTE OGGETTIVA DI PROVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Se è vero che la consulenza tecnica non può essere disposta per surrogare le attività probatorie che la parte ha l'Onere di compiere, essa può, tuttavia, costituire fonte oggettiva di prova quando svolga funzione di accertamento di situazioni o fatti strettamente connessi con le indagini tecniche devolute al consulente. (V 5932/84, mass n 437592; (V 1881/84, mass n 433952; (V 1196/83, mass n 425981; (V 6323/83, mass n 431072; (V 455/76, mass n 379100; (Conf 5732/78, mass n 395525; (Conf 1411/78, mass n 390788).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)