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Sez. 3, Sentenza n. 16125 del 14/07/2006 (Rv. 591767 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - IN GENERE | Natura negoziale della remissione - Requisiti - Consapevolezza nel creditore dell'esistenza del debito - Necessità - Presunzione della volontà remissiva - Inconfigurabilità - Riconducibilità della sua sussistenza ad una manifestazione tacita di volontà - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591767-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - IN GENERE

La remissione del debito, quale atto abdicativo di natura negoziale, esige e postula che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l'estinzione si verifichi solo se ed in quanto voluta dal creditore con la conseguenza che la volontà di remissione presuppone anche, e in primo luogo, la consapevolezza, nel creditore, dell'esistenza del debito. Peraltro, pur non potendosi presumere, la remissione del debito può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1311

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)