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Sez. 5, Sentenza n. 13018 del 10/01/2024 Cc. (dep. 28/03/2024) Rv. 286188-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici - Termine di dieci giorni per la proposizione della richiesta di riesame - "Dies a quo" - Data di apprensione del materiale informatico - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286188-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici, il termine di dieci giorni, entro cui l'interessato può proporre richiesta di riesame contro il decreto del pubblico ministero di perquisizione e sequestro, decorre dalla data di apprensione del materiale informatico, comprensivo sia dell'"hardware" che dei dati informatici in esso contenuti, non dalla restituzione all'avente diritto del "contenitore informatico", successiva all'esecuzione dell'integrale copia forense, né dalla restituzione dei dati informatici ritenuti inconferenti, a seguito della estrapolazione di quelli rilevanti, adempimenti che determinano semplicemente altrettante sequenziali riduzioni della portata oggettiva dell'originario sequestro. (Nella fattispecie, in cui coincidevano temporalmente l'apprensione del materiale informatico e la notifica del provvedimento di sequestro, la Corte ha precisato che la parte può fornire la prova che l'interesse ad impugnare è sorto solo all'esito della concreta enucleazione dei dati considerati di rilievo investigativo, con conseguente individuazione del "dies a quo" per proporre riesame

nella data in cui le è stata fornita ufficiale comunicazione del materiale "ridotto" effettivamente sequestrato).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 252, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 259, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 260, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)