Sez. L, Sentenza n. 9967 del 26/04/2007 (Rv. 596591 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Art. 1 d.l. n. 338 del 1989 - Riferimento alla retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale - Portata - Inesistenza di contratti collettivi di settore - Riferimento a contratti collettivi di settori affini - Ammissibilità - Onere del datore di lavoro di dedurre l'esistenza di diverso contratto collettivo - Sussistenza - Fattispecie concernente impresa esercente attività di elaborazione dati, in controversia antecedente l'adozione della contrattazione collettiva di settore.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, il richiamo operato dall'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, non alla retribuzione effettiva, ma a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, se superiore a quella fissata dai contratti individuali o dagli accordi aziendali, impone di assumere comunque una contrattazione collettiva quale parametro per il calcolo dei contributi. Ne consegue che, ove per uno specifico settore non risulti stipulato un contratto collettivo, legittimamente l'Istituto previdenziale può ragguagliare la contribuzione dovuta alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di un settore affine, restando a carico del datore di lavoro l'onere di dedurre l'esistenza di altro contratto affine che prevede retribuzioni tabellari inferiori rispetto a quello applicato dall'Istituto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ai fini della determinazione della base contributiva per un'impresa esercente attività di elaborazione dati, sprovvista di contratto collettivo per il periodo in controversia, aveva applicato la contrattazione per i dipendenti del settore commercio, e non quella relativa agli studi professionali, mancando l'iscrizione ad un albo e sul presupposto che l'attività di elaborazione dati rientrasse nello schema dei servizi al mercato, costituendo attività commerciale, prima che divenisse oggetto di separata contrattazione collettiva)
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)