Sez. U, Sentenza n. 10128 del 28/11/1994 (Rv. 488871 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Iscrizione all'albo dei periti industriali - Divieto - Autorizzazione da parte della U.S.L. di appartenenza dello svolgimento di mera attività di consulenza - Ammissibilità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
I dipendenti delle unità sanitarie locali - essendo loro applicabile, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (norme sullo statuto giuridico del personale delle unità sanitarie locali), il d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il cui art. 60 stabilisce che l'impiegato non può esercitare (fra l'altro) alcuna professione (norma, quest'ultima, richiamata espressamente dall'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 in tema di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di revisione della disciplina del pubblico impiego, che ha confermato la disciplina delle incompatibilità ivi fissata) - non possono essere iscritti all'albo dei periti industriali, giusta la disposizione dell'art. 7 del regolamento di cui al R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, non rilevando in contrario la previsione (art. 27, lettera c) del d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270) della possibilità, per il personale interessato delle unità sanitarie locali, di svolgere attività di consulenza - nel quadro normativo definito con apposita convenzione tra le istituzioni pubbliche non sanitarie o i privati a cui favore essa viene prestata e l'unità sanitaria locale da cui dipende il personale stesso - atteso che l'anzidetta attività, nel caso del perito industriale, può farsi rientrare tra gli speciali incarichi che possono essere affidati anche senza iscrizione nell'albo, a norma dell'art. 7, primo comma, del regolamento professionale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 275 art. 7, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 27, DPR 20/05/1987 num. 270 art. 27, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)