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Sez. 3, Sentenza n. 9890 del 23/01/2003 Cc. (dep. 04/03/2003) Rv. 224828 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Notifica di provvedimenti al difensore - Al difensore di fiducia nel processo di cognizione per il caso di mancata nomina fiduciaria in fase esecutiva - Solo per esecuzione di pene detentive - Altri provvedimenti - Nomina del difensore di ufficio - Necessità.
Stato
decisa il 2003-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224828-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Nel procedimento di esecuzione la regola per la quale, in assenza di difensore nominato per la fase, la notifica di atti va effettuata a favore del difensore che ha assistito il condannato nel corso del giudizio di cognizione (art. 656, comma 5, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 10 del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. con mod. nella l. 19 gennaio 2001, n. 4), è posta per la sola esecuzione delle pene detentive, ed assume carattere speciale rispetto alla disciplina di cui al comma 5 dell'art. 655 cod. proc. pen., che per tutte le ulteriori notifiche da effettuare in fase di esecuzione prescrive, in assenza di nomina da parte dell'interessato, la designazione di un difensore di ufficio a cura del pubblico ministero. (Fattispecie relativa alla notifica dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)