Sez. 6, Sentenza n. 1605 del 05/05/1999 Cc. (dep. 04/06/1999) Rv. 214692 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Imputato che non conosce la lingua italiana - Decreto di citazione per il giudizio di rinvio - Diritto alla traduzione - Esclusione.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
È legittima la notificazione all'imputato straniero di atti redatti in italiano (nella specie, decreto di citazione per il giudizio di rinvio), perché nessuna disposizione impone di norma la traduzione degli atti scritti da notificare all'imputato che non conosce la lingua dello Stato. Infatti, il diritto di tale soggetto di farsi assistere da un interprete è limitato agli atti orali, e la traduzione è prevista solo per l'atto di cui all'art. 169, comma terzo, cod. proc. pen., da notificare all'imputato all'estero. (Vedi Corte cost., sent. n. 10 del 19 gennaio 1993).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 169 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 169 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)