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Sez. 2, Sentenza n. 45645 del 08/10/2003 Ud. (dep. 25/11/2003) Rv. 227609 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Imputato straniero ignaro della lingua italiana - Traduzione degli atti nella sua lingua - Necessità - Esclusione - Assistenza dell'interprete nei soli atti orali - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227609-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

In conformità sia del dettato costituzionale, sia dell'art. 6 lett.e) della convenzione europea dei diritti dell'uomo 4 novembre 1959, nei confronti dell'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, il diritto di difesa è assicurato dall'assistenza dell'interprete solo limitatamente agli atti orali, essendo escluso l'obbligo di traduzione degli atti processuali nella sua lingua madre (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso l'obbligo di disporre la traduzione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415 bis cod.proc.pen.)

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 109 com. 1 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 lett. E, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)