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Sez. 4, Sentenza n. 1141 del 15/12/1999 Ud. (dep. 01/02/2000) Rv. 215662 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Imputato straniero - Obbligo di traduzione del decreto di citazione a giudizio - Sussistenza - Presupposto - Effettiva situazione di ignoranza della lingua italiana.
Stato
decisa il 1999-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215662-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE

Presupposto indispensabile perché vi sia l'obbligo, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., quale interpretato dalla Corte Cost. con sentenza n. 10 del 1993, di disporre la traduzione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato straniero, è che quest'ultimo ignori, di fatto, la lingua italiana. In ogni caso, l'inosservanza del detto obbligo dà luogo a una nullità c.d. a regime intermedio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)