Sez. 2, Sentenza n. 12394 del 10/08/2000 Ud. (dep. 30/11/2000) Rv. 217915 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Imputato straniero ignaro della lingua italiana - Traduzione degli atti nella sua lingua - Necessità - Esclusione - Assistenza dell'interprete - Necessità solo per gli atti orali - Eccezione - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
In conformità sia del dettato costituzionale, sia dell'art. 6 lett. e)- della convenzione europea dei diritti dell'uomo 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848, nei confronti dell'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, il diritto di difesa è assicurato dall'assistenza dell'interprete solo limitatamente agli atti orali, essendo escluso l'obbligo di traduzione degli atti processuali nella sua lingua madre, in forza della regola generale di cui all'art. 109, comma 1, cod. proc. pen., che soffre un'unica eccezione, prevista dall'art. 169, comma 3, stesso codice, con riferimento all'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. (Nella specie, il ricorrente aveva dedotto la nullità del giudizio per difetto di traduzione nella sua lingua di tutti gli atti del procedimento, in essi compreso l'atto di appello del P.M.).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 109 com. 1 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 lett. E, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)