Sez. 5, Sentenza n. 17625 del 01/09/2004 (Rv. 576606 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Rimborso - Termine triennale di decadenza - Data di spedizione - Rilevanza - Impedimento della decadenza - Effettiva ricezione della richiesta, ancorché oltre il termine.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
In tema di tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel caso in cui una società si avvalga del servizio postale per chiedere il rimborso delle somme a quel titolo indebitamente versate, l'istanza deve considerarsi tempestiva quando venga presentata all'ufficio postale per la spedizione entro il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, senza che rilevi la circostanza che la stessa sia pervenuta all'amministrazione destinataria dopo la scadenza del termine anzidetto: qualora però la richiesta, ancorché spedita nel termine, non giunga effettivamente a destinazione, non si verifica l'effetto di interruzione del termine di decadenza.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)