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Sez. 5, Sentenza n. 7920 del 20/05/2003 (Rv. 563356 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Rimborso - Termine di decadenza - Tempestività della domanda - Accertamento - Data di spedizione - Rilevanza - Condizioni - Prova.
Stato
decisa il 2003-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563356-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

In tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, la richiesta di restituzione delle somme erroneamente pagate non costituisce un atto recettizio in quanto, secondo i principi generali, gli atti impeditivi della decadenza vengono in considerazione per le conseguenze che determinano a carico non già del destinatario, ma del titolare del diritto che deve essere esercitato entro un dato termine. Ne consegue che il termine di decadenza di cui all'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 è osservato quando l'istanza di rimborso è spedita in tempo utile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e, solo nell'ipotesi in cui l'Amministrazione eccepisca, con specifica contestazione, di non aver ricevuto l'istanza, il contribuente è tenuto a provare che alla spedizione della domanda sia seguita anche la ricezione della stessa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 11, DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)