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Sez. 2, Sentenza n. 2046 del 05/06/1976 (Rv. 380876 - 01)

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - VENDITA DI IMMOBILE DA COSTRUIRSI - IMPOSSIBILITA DI REALIZZARE L'OPERA - ESONERO DA RESPONSABILITA PER L'INADEMPIMENTO - DIVIETO DELL'AUTORITA AMMINISTRATIVA - INSUFFICIENZA - IMPREVEDIBILITA DEL DIVIETO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380876-01

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - VENDITA DI IMMOBILE DA COSTRUIRSI - IMPOSSIBILITA DI REALIZZARE L'OPERA - ESONERO DA RESPONSABILITA PER L'INADEMPIMENTO - DIVIETO DELL'AUTORITA AMMINISTRATIVA - INSUFFICIENZA - IMPREVEDIBILITA DEL DIVIETO - NECESSITA.*

Per la liberazione del debitore dalla responsabilita per lo inadempimento, non e sufficiente l'obiettiva impossibilita della prestazione, ma e necessaria anche l'assenza di colpa del debitore medesimo. Pertanto, il venditore di un immobile da costruirsi non puo ritenersi esonerato dalla predetta responsabilita per il solo fatto dell'impossibilita di realizzare l'opera, a causa di divieto dell'autorita amministrativa, ove tale divieto fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, al momento dell'assunzione dell'obbligazione. (V 44/70, mass n 344677; (V 2105/68, mass n 334253).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1472

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)