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Sez. 3, Sentenza n. 477 del 15/01/2003 (Rv. 559713 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Notificazione del controricorso per cassazione, contenente ricorso incidentale - Effettuata al domicilio eletto per il giudizio di appello e non a quello eletto per il giudizio di legittimità - Nullità e inesistenza - Sanatoria mediante rinnovazione - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2003-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559713-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE

La notificazione del controricorso per cassazione, contenente ricorso incidentale, effettuata al domicilio eletto per il giudizio di appello e non a quello eletto per il giudizio di legittimità, in violazione dell'art. 370 cod. proc. civ., è da ritenere nulla e non inesistente, onde può essere sanata mediante rinnovazione, peraltro non necessaria ove la parte nei cui confronti essa deve essere eseguita abbia svolto le sue difese, così sanando la nullità per effetto del raggiungimento dello scopo, anche quando la costituzione sia avvenuta al solo fine di dedurre tale nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)