Sez. 1, Sentenza n. 6040 del 17/06/1998 (Rv. 516541 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Al domicilio eletto per il giudizio di appello - Nullità - Svolgimento di difese della controparte - Sanatoria.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE
La notificazione del controricorso per cassazione, contenente ricorso incidentale, effettuata al domicilio eletto per il giudizio di appello e non a quello eletto per il giudizio di legittimità, in violazione dell'art. 370 cod. proc. civ., è da ritenere nulla e non inesistente, onde può essere sanata mediante rinnovazione, peraltro non necessaria ove la parte nei cui confronti essa dovrebbe essere eseguita abbia svolto le sue difese, così sanando la nullità per effetto del raggiungimento dello scopo, con l'eccezione di inammissibilità di controricorso e ricorso incidentale ed anche quando la costituzione sia avvenuta al solo fine di dedurre tale nullità.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)