Sez. 5, Sentenza n. 23015 del 09/03/2017 Ud. (dep. 11/05/2017) Rv. 270140 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Rinnovazione per mutamento del giudice - Testimonianza raccolta dal primo giudice - Ripetizione dell'esame testimoniale - Necessità - Impossibilità di reperire il testimone - Lettura dei verbali ex art. 511, comma secondo, cod. proc. pen. - Legittimità.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE
Nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha, peraltro, affermato che allorquando, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, non è possibile ripetere l'audizione del teste perché questi non è stato reperito, il giudice può comunque disporre, ai sensi dell'art. 511, comma secondo, cod. proc. pen., la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)