Sez. 3, Sentenza n. 962 del 28/01/2000 (Rv. 533241 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Fondo oggetto di comunione - Pluralità di concedenti - Azione di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento dell'affittuario o di cessazione per scadenza del termine legale - Legittimazione del singolo concedente - Litisconsorzio necessario - Necessità - Esclusione - Limiti.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
Nel giudizio di risoluzione o di cessazione del contratto di affitto di un fondo rustico oggetto di comunione, non sussiste alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari concedenti. Sugli immobili oggetto di comunione concorrono, infatti, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione che ciascuno di loro operi con il consenso degli altri. Il contratto cesserà di esistere nei confronti di tutti i concedenti, atteso che quelli che hanno proposto il giudizio, i quali non hanno alcun onere di dimostrare che gli altri approvano tale iniziativa, o sono comunque ad essa favorevoli, hanno agito in forza di un mandato, tacito, anche degli altri. Perché sorga la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari è indispensabile che risulti la loro espressa ed insuperabile volontà contraria, la quale fa venire meno il presunto consenso della maggioranza
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)