Sez. 2, Sentenza n. 9378 del 27/06/2002 (Rv. 555404 - 01)
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - AUTORIZZAZIONE - ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE | Beneficio parrocchiale - Atti eccedenti la normale amministrazione - Controllo delle Stato - Esclusione a seguito delle modifiche apportate al Concordato tra lo Stato italiano e la S. Sede (18 febbraio 1984) - Conseguenze - Accertamento della validità dei contratti in corso - Applicazione dello "ius superveniens" - Fattispecie.
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - AUTORIZZAZIONE - ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
Le modifiche apportate al Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede,(mediante l'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, e per effetto della legge di ratifica ed esecuzione 25 marzo 1985, n. 121) hanno soppresso ogni ingerenza dello Stato italiano nell'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici per cui è venuta meno, con effetto immediato, la disciplina del controllo dello Stato sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei patrimoni beneficiati (ora soppressi), già previsto dall'art. 30 del Concordato del 1929 e dagli artt. 12 e 13 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e 23 e ss. R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262, con la conseguenza che anche la validità dei contratti in corso deve essere accertata secondo le nuove disposizioni (nella specie, la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha ritenuto sussistente la piena efficacia di un contratto preliminare di vendita immobiliare intercorso tra un beneficio parrocchiale ed una società a seguito del venir meno della necessità dell'autorizzazione dell'autorità tutoria "ex lege" n.848 del 1929).
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 810 art. 30, Legge 27/05/1929 num. 848 art. 12, Legge 27/05/1929 num. 848 art. 13, Regio Decr. 02/12/1929 num. 2262 art. 23, Legge 20/05/1985 num. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)