Sez. 2, Sentenza n. 1914 del 27/01/2009 (Rv. 606459 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Attestazione di conformità della sentenza impugnata all'originale - Pubblico ufficiale autorizzato - Cancelliere del giudice " a quo" - Validità dell'autenticazione da parte di altri pubblici ufficiali - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
Nel giudizio di cassazione, la copia della sentenza impugnata, che deve accompagnare a pena di improcedibilità il ricorso "ex" art. 369 cod. proc. civ., può essere dichiarata conforme all'originale solo dal cancelliere presso il giudice "a quo", in quanto unico depositario dell'originale, autorizzato a spedirne copia autentica secondo il disposto degli artt. 2714, comma primo, cod. civ. e 743 cod. proc. civ. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso in cassazione proposto dal Ministro delle finanze, per essere stata la copia della sentenza depositata autenticata da un funzionario ministeriale, non soccorrendo nel caso di specie il disposto del secondo comma dell'art. 2714 cod. civ., non avendo, infatti, il ricorrente la qualità di depositario di una copia, autorizzato a sua volta a rilasciarne altre).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2714, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 743
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)