diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6617 del 30/07/1987 (Rv. 454844 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONI E PREVIDENZA - PENSIONI DI INVALIDITÀ - PRESUPPOSTO - CAUSA DI SERVIZIO - NOZIONE EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 830 DEL 1961 - RIFERIMENTO ALLA COMUNE NOZIONE DI NESSO DI CAUSALITÀ - PORTATA.*
Stato
decisa il 1987-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454844-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONI E PREVIDENZA - PENSIONI DI INVALIDITÀ - PRESUPPOSTO - CAUSA DI SERVIZIO - NOZIONE EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 830 DEL 1961 - RIFERIMENTO ALLA COMUNE NOZIONE DI NESSO DI CAUSALITÀ - PORTATA.*

L'art. 12, terzo comma, della legge 28 luglio 1961 n. 830 - il quale, in tema di pensione d'Invalidità per gli iscritti il cui rapporto di lavoro è regolato dal R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, dispone che "si considera dovuta a causa di servizio la Invalidità che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermità contratte in servizio, in dipendenza delle mansioni affidate all'iscritto" - fa riferimento alla comune nozione di nesso di causalità, per la cui sussistenza, nel caso di malattia, è perciò sufficiente che l'Invalidità, ancorché manifestatasi a notevole distanza di tempo, sia in modo certo ricollegabile causalmente all'infermità contratta in dipendenza del servizio, non avendo Rilevanza esclusiva di tale nesso l'eventuale concorso di altra causa invalidante, salvo che questa sia così imponente da far almeno dubitare dell'efficienza causale di detta infermità.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)